Al comma 1, alinea, dopo le parole: situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.