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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.07.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
16.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici).

  L'articolo 177, è sostituito dal seguente:
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, e con esclusivo riferimento alle attività, non svolte con personale o mezzi propri, il presente articolo si applica ai soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con modalità diverse dalla formula della finanza di progetto, ovvero dalle procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, o, se precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidate in difformità dalle specifiche normative di settore.
  2. Il presente articolo non si applica alle concessioni escluse dall'ambito di applicazione del presente codice ai sensi della parte I, titolo II. In particolare, non si applica alle concessioni di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale affidate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. I soggetti di cui al comma 1, diversi da quelli di cui al comma 2, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento delle attività oggetto della concessione, se esternalizzate, esclusivamente mediante le procedure previste dal presente codice, anche come declinate a seconda delle soglie di rilevanza comunitaria, fermo quanto sancito dall'articolo 50. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota dell'ottanta per cento è pari al sessanta per cento.
  4. Qualora un soggetto sia titolare di molteplici rapporti concessori relativi al medesimo settore di attività, anche se affidati da concedenti diversi, il rispetto delle percentuali di cui al comma 3 è valutato con riguardo alla gestione complessiva e non ai singoli rapporti concessori.
  5. Le concessioni di cui al presente articolo già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
  6. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 3 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei contratti di lavori, servizi o forniture affidati in difformità alle previsioni del comma 3.