Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.
2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207.