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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.18.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
12.18.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. In ambito ferroviario restano in vigore le sanzioni già previste dalla legge, così come disciplinate negli atti amministrativi di ANSF. Entro il 30 giugno 2019 l'Agenzia dovrà disciplinare apposite sanzioni (comprese tra euro 5.000 ed euro 20.000 e determinate anche in funzione del numero di abitanti), per gli enti proprietari delle strade in relazione alle diverse non conformità al Codice della Strada rilevabili in corrispondenza dei passaggi a livello.
  3-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto da emanare annualmente entro il 31 marzo provvede alla rivalutazione monetaria al 31 dicembre dell'anno precedente delle ammende e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ”Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.