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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.48.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
1.48.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.

  7-bis. In considerazione delle limitazioni all'accessibilità del territorio ligure conseguenti all'evento, il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare apposito accordo con il vettore Alitalia, unico operante la tratta aerea tra Genova e Roma, al fine di prevedere misure di compensazione finanziaria per garantire la continuità territoriale sulla suddetta tratta fino al 31 dicembre 2019, prorogabile fino ad un massimo di dodici mesi in attesa della conclusione delle attività di cui al comma 5. A tal fine il Commissario straordinario provvede fino all'occorrenza di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 8. A fronte di tali compensazioni, l'accordo prevede l'impegno di Alitalia, pena la restituzione delle somme indebitamente ricevute, a mantenere il programma voli attualmente previsto e a garantire la vendita di biglietti aerei sulla tratta Genova Roma e viceversa, esclusivamente a cittadini residenti in Liguria, o che, sebbene non siano residenti nella regione, svolgono la loro attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia, alla tariffa massima di 15 euro per tratta, esclusi diritti aeroportuali, tasse e addizionali. Tale disponibilità sarà garantita per tutti i voli operati nel periodo di validità di cui al presente comma, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti offerti su ogni volo, e per tutte le fasce orarie previste dal programma voli.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea, sostituire le parole: pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 50.205.000 euro per l'anno 2018, a 68.305.300 euro per l'anno 2019, a 75.610.000 euro per l'anno 2020;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 con le seguenti: quanto a 31.400.000 euro per l'anno 2018;
   c) alla lettera f) sostituire le parole: quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro per l'anno 2020 con le seguenti: quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2019, a 54.810.000 euro per l'anno 2020.