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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.44. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2018  [ apri ]
5.44.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti a Genova nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.
  5-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo smart working, alle imprese di cui al comma 5-bis che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle relative intese.
  5-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 5-ter e le modalità di applicazione del credito d'imposte.