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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.17. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2018  [ apri ]
5.17.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato «Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma 2-ter.
  2-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.