Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.