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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.0304. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
16.0304.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Il prefetto di Matera e il nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione sulla SS 407 Basentana delle opere di messa in sicurezza dei viadotti presenti sull'intero tracciato nonché per la realizzazione dello spartitraffico centrale nel tratto compreso tra il Comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività’ amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con polo positivo.