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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.302. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2018  [ apri ]
12.302.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire la parola
: ANSFISA con la seguente: ANSISA;
   al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;

  al comma 2, sopprimere il primo periodo
   sopprimere il comma 3
   al comma 4-
bis, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni e sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma
   sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies
   al comma 9:
   lettera
a), sopprimere le parole da: attraverso la previsione fino alla fine della lettera
   lettera
b), sostituire le parole: 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici con le seguenti: 131 unità, di cui 8 di livello dirigenziale non generale e un ufficio

  al comma 12, sopprimere le parole:, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF,
   al comma 14, sostituire la parola: ANSFISA con la seguente: ANSISA
   al comma 15, sostituire le parole da: 141 unità di personale fino a: 2020 con le seguenti: 122 unità di personale e 8 dirigenti nel corso dell'anno 2019
   al comma 18, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
   sopprimere il comma 20
   sopprimere il comma 23
   alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e
   dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

  Art. 12-bis(Funzioni dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie) – 1. All'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.