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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.010. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2018  [ apri ]
11.010.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2014 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1 comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1 comma 5.
  3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.
  4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.
  5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati Euro 3.600.000 per le progettazioni ed euro 5 milioni per l'acquisizione delle aree necessarie.
  6. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.