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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-bis.6. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
1-bis.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione sono corrisposte nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa.