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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.0300. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2018  [ apri ]
41.0300.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».