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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.04. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2018  [ apri ]
39.04.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.