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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.021. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2018  [ apri ]
39.021.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Risorse per le spese di funzionamento).

  1. L'articolo 1, comma 758, della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
«Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».