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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.60. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2018  [ apri ]
37.60.

  Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
   c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.».