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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.46. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/10/2018  [ apri ]
37.46.

  Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:
   c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

  «3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.
  3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»