Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019.