Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).
1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.