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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.012. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2018  [ apri ]
9.012.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Tassa di ancoraggio).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.
  2. A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.