Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. 1. La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e la Spezia ed i relativi territori retro portuali.