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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.072. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2018  [ apri ]
39.072.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

  Art. 39-bis. – (Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici) – 1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.