Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
c-quinquies) all'articolo 50-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. I comuni compresi negli allegati 1 e 2 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».