Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure in materia di trasporti eccezionali).
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.
2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.
3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.
4. L'Agenzia a partire dal 1o gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.