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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.301. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
44.301.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1o giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
  1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma 1-bis, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.
  1-quater. Per i soli casi di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola crisi aggiungere le seguenti: e in fallimento.