stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.25. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
4.25.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del tessuto produttivo genovese, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissate, rispettivamente, al 28 per cento e al 15 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.