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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4-ter.07. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
4-ter.07.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Alle aziende di cui al comma 1 non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.