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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.17. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
3.17.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliati o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche centrali dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto.