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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.03. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
16.03.

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
  Art. 16-bis. – (Modifiche al Codice dei contratti pubblici per le concessioni autostradali). – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni»;
   b) al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «ottanta»;
   c) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso di situazione di squilibrio rispetto ai limiti indicati durante l'annualità, il concedente applica una penale in misura pari alla metà dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.».