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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.30. in Assemblea riferita al C. 1209-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2018  [ apri ]
1.30.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il prefetto di Genova, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
  5-ter. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Genova, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  5-quater. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.