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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1206

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2019  [ apri ]
1.4. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'ordinanza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa, per le valutazioni di competenza, al Ministro della giustizia e, nel caso di grave violazione di legge e delle norme di cui al Libro IV, Titolo I, Capi I e II, del codice di procedura penale, anche al procuratore generale presso la Corte di cassazione.»

1.4.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: la sentenza con le seguenti: In caso di grave violazione di legge, l'ordinanza e, dopo la parola: è, inserire la seguente: sempre.