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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1206

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2019  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'avente diritto muore prima che sia trascorso il termine di decadenza di cui al comma 1, la domanda di riparazione può essere proposta da chi gli sia succeduto nel diritto, entro lo stesso termine che sarebbe spettato all'avente diritto o, comunque, anche nei due anni successivi al decesso dell'avente diritto.»;
   c) il comma 2 è soppresso.