Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) prevedere che i regimi EPR garantiscano un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti da parte dei regimi EPR possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;.