Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 6.3), con il seguente:
6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;