Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere le seguenti: incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.