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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.251. in Assemblea riferita al C. 1201-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/11/2018  [ apri ]
4.251.
approvato

  Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    alla lettera
a), premettere la seguente:
   Oa) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;
    sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere l'accordo con il procuratore capo europeo diretto ad individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il relativo procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni di ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;
   b) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939 l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;
   b-bis) prevedere che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non possa eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    alla lettera d), sostituire le parole: avocazione da parte dell'EPPO ai sensi dell'articolo 27 con le seguenti: decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28
    alla lettera f), sopprimere il numero 2);
    dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   q) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera 0a), l'autorità nazionale competente a designare a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 i tre candidati al posto di procuratore europeo è il Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione nell'ambito di un elenco di nove candidati proposto dal Consiglio superiore della magistratura. A tali fini il Consiglio superiore della magistratura procede alla selezione dei candidati sulla base di criteri stabiliti d'intesa con il Ministro della Giustizia, secondo le modalità di selezione stabilite nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41, in quanto compatibili. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 si applica il comma 70 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non può eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.