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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.46. in Assemblea riferita al C. 1201-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/11/2018  [ apri ]
15.46.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:
   8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   10) prevedere che il sistema definisca:
    10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
    10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
    10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
    10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);
    10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
    10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
    10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
    10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;
   11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;.