stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.151. in Assemblea riferita al C. 1201-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/11/2018  [ apri ]
8.151.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica.