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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.2. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 1201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2018  [ apri ]
21.2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato: a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici; a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio. A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia.