Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) All'articolo 323, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.».