Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 314, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Si applica la stessa pena se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza».