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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.500. in Assemblea riferita al C. 1189-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/11/2018  [ apri ]
10.500.
approvato

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, prestazioni gratuite fino alla fine del periodo, con le seguenti: in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    terzo periodo, sopprimere le parole:
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio,;
    quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni;
    sesto periodo, sostituire le parole da: i contributi fino a: ricevuta con le seguenti: le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati collegati a un partito o movimento politico, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge;
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Ai partiti e ai movimenti politici, ovvero alle liste di cui al comma 1, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici, ovvero alle liste di cui al comma 1, primo periodo.
   sopprimere il comma 4.
   al comma 5:
    al primo periodo:
     sostituire le parole:
In occasione con le seguenti: Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data;
     dopo le parole: movimenti politici aggiungere le seguenti: , nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo,;
     sostituire le parole: sito internet istituzionale con le seguenti: sito internet;
     sostituire le parole: dei loro candidati con le seguenti: fornito dai loro candidati;
     sostituire la parola: venti con la seguente: novanta;
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.;

  dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. In apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, nonché partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma precedente sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati sul sito internet del partito o movimento politico, ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 1, primo periodo, previamente comunicato agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

Le Commissioni