Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio.»
b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.».