Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione denominata «Amministrazione Trasparente» di cui al comma 1 è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge.».