stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.45.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/11/2018  [ apri ]
7.45.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

  1. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 2.000 per soggetto, o di prestazioni o altre forme di sostegno diverse dalle erogazioni liberali di valore complessivamente superiore nell'anno a euro 3.000 per soggetto da parte di imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.
  2. È fatto obbligo ai partiti e movimenti politici di rilasciare ricevuta dei contributi percepiti di qualunque importo, la cui matrice è conservata per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
  3. Le elargizioni versate o le prestazioni eseguite, in un'unica soluzione, che superano le soglie di cui al comma 1, fatta eccezione per le prestazioni intellettuali, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del partito o movimento politico entro 90 giorni dall'erogazione, per un periodo non inferiore a dodici mesi, corredate della data, dei dati inerenti l'identità del soggetto erogante, l'entità del contributo o la tipologia e l'ammontare della prestazione nonché inserite nel rendiconto di cui all'articolo 8, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  4. Laddove le soglie di cui al comma 1 siano superate attraverso più elargizioni nel corso dello stesso anno solare, la pubblicazione di cui al comma 3 è effettuata entro 30 giorni dal termine di deposito del bilancio del partito o movimento politico riferito all'anno di competenza in cui le elargizioni sono avvenute.
  5. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i contributi non superiori a 50 euro per singola dazione, corrisposti in denaro contante nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici.
  6. In caso di scioglimento anche di una sola delle Camere il termine di pubblicazione di cui al comma 3 è fissato al decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
  7. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici. L'insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui al presente comma può essere comprovata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata entro venti giorni dalla elargizione di cui al periodo precedente.
  8. I contributi ricevuti in violazione delle prescrizioni in assenza degli adempimenti di cui ai commi precedenti o in assenza degli adempimenti previsti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro il 30 marzo dell'anno successivo.
  9. In occasione delle consultazioni elettorali amministrative, comprese le elezioni per il rinnovo degli organi regionali ed escluse quelle relative ai comuni con meno di quindicimila abitanti, le liste che presentano candidati trasmettono all'ente locale o regionale il curriculum vitae fornito dai loro candidati ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, per la pubblicazione sul sito internet dell'ente non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
  10. In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti o movimenti politici pubblicano, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni, sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
  11. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati dalla certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

  Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 7, commi 1, secondo periodo e 2 con le seguenti: di cui all'articolo 7, comma 7;
   2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 7, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo e 3 con le seguenti: dall'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 8;
   3) al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 7 commi 5 e 6 con le seguenti: articoli 7, commi 9, 10 e 11.

I Relatori