Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente
0a) All'articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale».