Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini delle disposizioni di cui al capo II della presente legge per partiti e movimenti politici si intendono quelli iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.