Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis, comma 5-ter, del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), numero 2), della presente legge.