Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le società e le persone fisiche erogatrici di finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti politici o fondazioni, associazioni e comitati ad essi collegati non possono contemporaneamente svolgerne l'attività di fornitori di beni e servizi. Il medesimo divieto è esteso anche a coniugi, conviventi, parenti e affini, entro il quarto grado, delle persone fisiche e delle cariche direttive riferite alle società di cui al primo periodo.
1-ter. I partiti e i movimenti politici che danno in gestione il proprio patrimonio mobile o immobile a terzi non possono affidare agli stessi, o a strutture collegate, servizi di qualsiasi natura.