Al comma 1, capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresì, equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche.